Velvet Mag ha l’onore di ospitare l’Avvocato Daniele Bocciolini per una rubrica speciale. L’Avvocato Bocciolini a soli 25 anni ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2012 è membro della “Commissione Cultura” nonché della “Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, relatore a numerosi convegni sul tema della violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, Nel 2013 ha ricevuto un importante riconoscimento: il “Premio Personalità Europea” , ha preso parte ad alcune delle vicende giudiziarie più rilevanti degli ultimi anni e attualmente collabora in qualità di consulente per la trasmissione di Raiuno “Unomattina” come esperto di tematiche di cronaca e attualità. L’avvocato si occuperà ogni mese di approfondire alcuni cold case di cronaca nera italiana.
Avvocato, cosa rischia la professoressa di Prato che è rimasta incinta del suo alunno minorenne?
Rischia da 5 a 10 anni di reclusione. Il reato è quello di “atti sessuali con minorenne” previsto dall’art. 609 quater del Codice Penale che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale appunto, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia, come nel caso di specie (la donna impartiva ripetizioni), una persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato.
Nel nostro ordinamento, la libertà sessuale si acquista al compimento del quattordicesimo anno di età, che coincide con l’età con la quale si diventa anche imputabili. Per questo motivo, la norma punisce chiunque compia atti sessuali con un infra-quattordicenne con il consenso di quest’ultimo (ove mancasse il consenso, si integrerebbe la fattispecie più grave di violenza sessuale). Viene, quindi, fissata a 14 anni la soglia al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore. E’ bene specificare che, ove sia perpetrato ai danni di minore di 14 anni o di minore di 16 se vi è una relazione di cura o custodia, questo reato si configura anche se l’adulto non esercita alcuna “pressione” psicologica sul minore per costringerlo ad avere rapporti.
Questo perché la norma tutela l’integrità psico-fisica del minore, per garantirgli il corretto sviluppo della sfera sessuale, non la sua libertà di autodeterminazione. Non rileva quindi che il minore sia consenziente e si dimostri emancipato e smaliziato al punto da sollecitare i contatti sessuali. Fondamentale sarà, quindi, ricostruire che tipo di relazione intercorresse tra i due e a quale età sia stato consumato il primo rapporto sessuale.
In tal senso, oltre all’acquisizione dei dispositivi informativi, social e cellulari in uso, potrà essere utile sentire il ragazzo minore come testimone nelle forme dell’incidente probatorio in forma protetta.
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